(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 43 del 28 ottobre 2003)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 2859 del
25 agosto 2003;
                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                     Ambito dei piani di vendita

    1.  Nei  piani  di vendita di abitazioni in locazione, redatti in
applicazione   dell'Art.  122  e  seguenti  della  legge  provinciale
17 dicembre   1998,   n.  13,  e  successive  modifiche,  in  seguito
denominata  «legge», l'IPES inserisce quelle abitazioni che hanno una
vetusta'  di  almeno  dieci  anni  e  che sono site in edifici di cui
l'IPES non e' piu' proprietario esclusivo dell'intero edificio.
    2. Abitazioni realizzate su aree riservate all'edilizia abitativa
agevolata possono essere inserite nei piani di vendita solamente dopo
la  decorrenza  del  vincolo sociale ventennale di edilizia abitativa
agevolata.
    3.  Nei  piani  di  vendita  possono essere inseriti anche interi
edifici   che   si  trovano  in  cattivo  stato  di  conservazione  e
manutenzione  e che sono siti in comuni che non sono stati dichiarati
comuni ad alta tensione abitativa.
    4.  Nei  piani  di  vendita  possono essere inserite pure singole
abitazioni che sono in proprieta' IPES da almeno dieci anni e che non
sono site in edifici costruiti dall'IPES.
    5. Nella redazione del piano di vendita vanno inoltre osservati i
seguenti criteri:
      a) le  abitazioni  offerte in vendita devono essere occupate da
persone che sono conduttori dell'IPES da almeno cinque anni;
      b)  i  conduttori negli ultimi due anni non devono essere stati
in  mora  ne'  riguardo  al  pagamento  del  canone  di locazione ne'
riguardo alle spese.
    6.  Qualora  nel piano di vendita vengano inserite abitazioni che
prima  del loro trasferimento in proprieta' all'IPES erano proprieta'
di  altri  enti, la durata dei rapporti di locazione con i precedenti
proprietari  si  cumula  agli effetti del comma 4, lettera a), con la
durata del rapporto di locazione con l'IPES.
    7.  Il  contingente delle abitazioni in locazione da inserire nel
piano  di  vendita  per  il  triennio  2003-2005  e'  fissato con 300
abitazioni.
    8.  Nel piano di vendita per il triennio 2003-2005 vanno inseriti
con  precedenza  quegli  edifici  in cui l'IPES possiede meno di otto
abitazioni.
    9.  Per  i  successivi  piani  di  vendita  il  contingente delle
abitazioni  da cedere in proprieta' ai conduttori viene fissato nella
deliberazione di approvazione del piano di vendita.